Art. 12.
(Contributo ordinario dello Stato

per Roma capitale).

      1. Il contributo che annualmente lo Stato trasferisce per Roma capitale alla città metropolitana di Roma è stabilito in 150 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

 

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      2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 il contributo ordinario è definito, entro il 31 luglio 2010, sulla base degli accordi raggiunti in sede di Conferenza. Il contributo ordinario costituisce una misura compensativa degli oneri gravanti sulla città metropolitana di Roma per l'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica.
      3. Il contributo è ripartito dalla città metropolitana di Roma tra la stessa città e i municipi e i comuni che ricadono nel suo territorio, in base agli oneri sostenuti per lo svolgimento delle rispettive funzioni.